Installazione telecamere nei luoghi di lavoro
L’utilizzo di sistemi di videosorveglianza nei luoghi di lavoro, là dove sono occupati dei lavoratori dipendenti, È VIETATO senza la preventiva autorizzazione della competente Direzione Territoriale del Lavoro.
Il divieto è sancito dall’art. 4 della Legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori), la quale stabilisce che il datore di lavoro non può utilizzare impianti audiovisivi per controllare a distanza i lavoratori.
Nell’istanza di autorizzazione, il datore di lavoro deve certificare che l’impianto di videosorveglianza viene installato per finalità di “prevenzione e deterrenza dei fenomeni criminosi al fine di tutelare la sicurezza delle persone e l’integrità del patrimonio aziendale”.
Inoltre devono essere garantiti gli standard minimi per la corretta gestione del sistema previsti dalla legge.
Tra questi, ricordiamo i principali:
– rispetto del D.Lgs.196/03 e successivo Provvedimento Garante dell’8/4/2010;
– obbligo di informare dipendenti e clienti (anche attraverso apposita segnaletica) che i locali sono videosorvegliati;
– l’obbligo di nominare un dipendente incaricato che ha accesso all’impianto di videosorveglianza;
– la scelta dell’angolo di ripresa, che deve riguardare le aree più esposte al rischio di furti e rapine E NON PUÒ COMUNQUE COMPRENDERE LE POSTAZIONI DI LAVORO;
– il divieto di utilizzare le immagini registrate per accertare o contestare disciplinarmente violazioni dell’obbligo diligenza dei lavoratori;
– l’adeguata custodia dell’apparecchiatura per la registrazione delle immagini;
– la conservazione delle immagini registrate per il tempo strettamente necessario (normalmente non più di 24 ore).
LA RICHIESTA DOVRÀ ESSERE CORREDATA DALLE PLANIMETRIE DEI LOCALI con l’indicazione del posizionamento delle telecamere e con la messa in evidenza degli angoli di ripresa delle stesse, al fine di consentire alla DTL di verificare che non vengono inquadrate postazioni di lavoro.
Si precisa inoltre che, nel rispetto del D.Lgs.196/03 “Testo Unico Privacy” le immagini riprodotte dai MONITOR delle telecamere non devono essere visibili al pubblico, ma possono essere visualizzate solamente dal titolare dell’attività e da personale da lui incaricato.
E’ importante sottolineare che l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza in luoghi di lavoro nei quali sono occupati lavoratori dipendenti senza la preventiva autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro, oppure in modo illecito senza la garanzia del rispetto del D.Lgs.196/03 Testo Unico Privacy, comporta L’APPLICAZIONE DI INGENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE E, IN ALCUNI CASI, ANCHE PENALI.